1 I datori di lavoro:
- a.
- regolano i conti per i loro contributi e per quelli dei loro lavoratori con la competente cassa di compensazione AVS (art. 5 cpv. 1 e art. 6);
- b.
- compilano tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni;
- c.
- osservano le prescrizioni loro applicabili riguardo all’indennità per lavoro ridotto, all’indennità per intemperie e a quella per insolvenza;
- d.336
- soddisfano gli obblighi loro imposti in materia d’informazione e annuncio; in deroga all’articolo 28 capoverso 3 LPGA337, l’autorizzazione della persona che richiede le prestazioni assicurative non è necessaria.
2 I datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni che essi stessi o persone da loro incaricate cagionano intenzionalmente o per negligenza. È applicabile per analogia l’articolo 82 capoversi 3 e 4.338
2bis Se la riscossione indebita o il tentativo di riscossione indebita di prestazioni cagiona spese supplementari nell’ambito del controllo dei datori di lavoro, dette spese sono a carico di questi ultimi.339
2ter Se il datore di lavoro ha ottenuto indebitamente indennità per lavoro ridotto o per intemperie, l’ufficio di compensazione può decidere, in deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA340, di fargli pagare un importo fino al doppio delle prestazioni riscosse. La cassa è incaricata dell’incasso.341
3 Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni342 sugli atti illeciti.343
4 ...344
5 La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA è esclusa.345
336 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
337 RS 830.1
338 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
339 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
340 RS 830.1
341 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
342 RS 220
343 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). Nuovo testo giusta l’all. n. 24 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211).
344 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). Abrogato dall’all. n. 24 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211).
345 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).