Legge federale
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Art. 89 Commissione di sorveglianza
1 La commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione controlla lo stato e l’evoluzione del fondo di compensazione ed esamina i conti e il rapporto annui dell’assicurazione, a destinazione del Consiglio federale; il rapporto annuo può anche redigerlo da sé. Essa emana direttive sui collocamenti del fondo di compensazione. 2 Assiste il Consiglio federale in tutte le questioni finanziarie dell’assicurazione contro la disoccupazione, in particolare ove si tratti di modificare le aliquote di contribuzione, nel qual caso ha essa stessa diritto di proposta, o di determinare le spese amministrative computabili delle casse, dei servizi cantonali, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.346 3 Assiste il Consiglio federale nell’elaborazione dei testi legislativi e può presentargli proposte, segnatamente nel campo dei provvedimenti preventivi.347 4 Decide dei sussidi alla ricerca in materia di mercato del lavoro (art. 73 cpv. 2).348 Può dare all’ufficio di compensazione, nei limiti delle prescrizioni legali, direttive generali per l’esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.349 5 È competente in materia di bilancio preventivo e contabilità per le spese amministrative delle casse e dei Cantoni come pure dell’ufficio di compensazione (art. 92).350 6 È composta di 7 rappresentanti dei datori di lavoro, di 7 dei lavoratori e di 7 della Confederazione, dei Cantoni e delle cerchie scientifiche. 7 Il Consiglio federale elegge i membri e designa il presidente. 346 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 347 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 348 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 349Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). 350Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588). |