Legge federale
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Art. 91 Capitale d’esercizio delle casse
1 L’ufficio di compensazione provvede affinché ogni cassa disponga di un capitale d’esercizio adeguato ai suoi oneri, attinto al fondo di compensazione. La cassa amministra il suo capitale d’esercizio a titolo fiduciario. 2 In caso di bisogno, le casse possono chiedere anticipazioni all’ufficio di compensazione. BGE
111 V 151 () from 30. Mai 1985
Regeste: Art. 103 OG, Art. 102 AVIG. Die Arbeitslosenkassen sind nicht zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde legitimiert. |