Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)

del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2024)

1Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 93 Spese processuali e ripetibili

Le spe­se pro­ces­sua­li e ri­pe­ti­bi­li, ad­dos­sa­te a una cas­sa o a un ser­vi­zio can­to­na­le in con­nes­sio­ne con l’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te leg­ge, so­no rim­bor­sa­te dal fon­do di com­pen­sa­zio­ne, nel­la mi­su­ra in cui non sia­no sta­te pro­vo­ca­te per te­me­ra­rie­tà o leg­ge­rez­za. Non so­no pe­rò rim­bor­sa­te le spe­se ad­dos­sa­te al ti­to­la­re di una cas­sa o a un Can­to­ne in una pro­ce­du­ra con­tro l’uf­fi­cio di com­pen­sa­zio­ne o la Con­fe­de­ra­zio­ne.

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