Legge federale
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Art. 93 Spese processuali e ripetibili
Le spese processuali e ripetibili, addossate a una cassa o a un servizio cantonale in connessione con l’esecuzione della presente legge, sono rimborsate dal fondo di compensazione, nella misura in cui non siano state provocate per temerarietà o leggerezza. Non sono però rimborsate le spese addossate al titolare di una cassa o a un Cantone in una procedura contro l’ufficio di compensazione o la Confederazione. |