Legge federale
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Art. 94a Assunzione delle spese delle indennità giornaliere da parte dell’assicurazione invalidità 380
1 A partire dalla 91a indennità giornaliera l’assicurazione invalidità assume le spese per le indennità giornaliere di cui all’articolo 27 capoverso 5, compresi tutti i contributi alle assicurazioni sociali e le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. 2 Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio. 380 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). |