Legge federale
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Art. 96 Utilizzazione del numero d’assicurato dell’AVS 388
Per adempiere i loro compiti legali, i servizi incaricati di eseguire la presente legge sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’AVS conformemente alle disposizioni della LAVS389. 388 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della lla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). |