Legge federale
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Art. 96b Trattamento di dati personali 391
1 Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:392
2 Per adempiere tali compiti possono inoltre trattare o far trattare dati personali che permettono segnatamente di valutare la situazione personale ed economica del beneficiario di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.394 391 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205). 392 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 85 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 393 Introdotta dall’all. n. 14 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). 394 Introdotto dall’all. 1 n. II 85 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |