1 Per provvedere al pagamento, al conteggio e alla contabilizzazione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, le casse di disoccupazione hanno accesso al sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1bis lett. a).397
1bis Gli uffici che hanno accesso al sistema d’informazione del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bis lett. b) e le persone e gli uffici che hanno un accesso protetto alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bis lett. e) sono elencati all’articolo 35 capoversi 3 e 3ter LC398.399
1ter Per ottenere i necessari indicatori di prestazione e di gestione, hanno accesso al sistema d’informazione per l’analisi dei dati del mercato del lavoro (art. 83 cpv. 1bis lett. c):
- a.
- i servizi cantonali (art. 85);
- b.
- gli URC (art. 85b);
- c.
- i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 85c);
- d.
- le casse di disoccupazione (art. 77 e 78).400
1quater Possono registrarsi sulla piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1bis lett. d):
- a.
- gli assicurati, per annunciarsi, richiedere prestazioni e adempiere gli obblighi di cui all’articolo 17;
- b.
- le persone in cerca d’impiego, per annunciarsi e far capo alla consulenza dell’URC;
- c.
- i datori di lavoro, per richiedere prestazioni secondo gli articoli 31 e 42 e adempiere gli obblighi di cui all’articolo 88 capoverso 1.401
2...402
2bis Se necessario all’esecuzione della presente legge e della LC, è autorizzato lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, tra i sistemi d’informazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1bis) e del servizio pubblico di collocamento (art. 35 LC).403
2ter ... 404
3 Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da rilevare e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, l’organizzazione e la gestione di sistemi di informazione, la collaborazione fra le autorità designate nel capoverso 1 e la sicurezza dei dati.