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Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)
del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2024)
1Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 9bTermini quadro in caso di periodo educativo 39
1 Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è prolungato di due anni se:
a.
un termine quadro correva all’inizio del periodo in cui l’assicurato si è dedicato all’educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni; e
b.
al momento del riannuncio, l’assicurato non ha adempiuto i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente.
2 Se all’inizio del periodo in cui si è dedicato all’educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni non correva alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è di quattro anni.
3 La nascita di un nuovo figlio comporta un prolungamento di due anni al massimo del termine quadro di cui al capoverso 2.
4 I capoversi 1–3 sono applicabili, per lo stesso periodo educativo, a uno solo dei due genitori e per un solo figlio.
5 Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27.
6 Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il prolungamento dei termini quadro di cui ai capoversi 1 e 2 è applicabile anche in caso di collocamento di fanciulli in vista dell’adozione.
39 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).