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Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)

1Nuova abbreviazione giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 21 Forma dell’indennità di disoccupazione

L’in­den­ni­tà di di­soc­cu­pa­zio­ne è pa­ga­ta co­me in­den­ni­tà gior­na­lie­ra. Per una set­ti­ma­na so­no pa­ga­te cin­que in­den­ni­tà gior­na­lie­re.