1 L’assicurazione può accordare alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni comuni delle parti sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché ad altre istituzioni pubbliche o private, sussidi per le spese di organizzazione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
2 L’assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate e necessarie per l’esecuzione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
3 L’assicurazione rimborsa ai partecipanti le spese comprovate e necessarie per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
4 La cassa esige la restituzione dei sussidi indebitamente versati per l’organizzazione di provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.
5 L’assicurazione rimborsa ai Cantoni le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro fino a un determinato importo massimo. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)205 fissa gli importi massimi.
204 Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
205 Nuova espr. giusta la cifra I n. 23 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.