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Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)

1Nuova abbreviazione giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 94a Assunzione delle spese delle indennità giornaliere da parte dell’assicurazione invalidità 384

1 A par­ti­re dal­la 91a in­den­ni­tà gior­na­lie­ra l’as­si­cu­ra­zio­ne in­va­li­di­tà as­su­me le spe­se per le in­den­ni­tà gior­na­lie­re di cui all’ar­ti­co­lo 27 ca­po­ver­so 5, com­pre­si tut­ti i con­tri­bu­ti al­le as­si­cu­ra­zio­ni so­cia­li e le spe­se per i prov­ve­di­men­ti ine­ren­ti al mer­ca­to del la­vo­ro.

2 Il Con­si­glio fe­de­ra­le di­sci­pli­na la pro­ce­du­ra di con­teg­gio.

384 In­tro­dot­to dall’all. n. 7 del­la LF del 19 giu. 2020 (Ul­te­rio­re svi­lup­po dell’AI), in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).