Legge federale
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Art. 35 Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto
1 L’indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo dodici periodi di conteggio. Tale termine biennale vale per l’azienda e decorre dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui è pagata l’indennità per lavoro ridotto.152 1bis La perdita di lavoro può ammontare ad oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda per quattro periodi di conteggio al massimo.153 2 Il Consiglio federale può prolungare temporaneamente la durata massima delle prestazioni di al massimo dodici periodi di conteggio se:154
3 Un nuovo prolungamento temporaneo della durata massima delle prestazioni è subordinato alla sola condizione di cui al capoverso 2 lettera b.156 4 Se l’indennità per lavoro ridotto è riscossa per 24 mesi consecutivi nel periodo di due anni di cui al capoverso 1, un nuovo termine quadro può decorrere soltanto dopo un periodo d’attesa di sei mesi.157 152Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). 153Introdotto dalla cifra I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273294; FF 1994 I 312). 154 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2025 (Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto), in vigore dal 27 set. 2025 e con effetto sino al 31 dic. 2028 (RU 2025 592; FF 2025 2281, 2611). 155 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659). 156 Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659). 157 Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2025 (Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto), in vigore dal 27 set. 2025 e con effetto sino al 31 dic. 2028 (RU 2025 592; FF 2025 2281, 2611). |
