Legge federale
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Art. 82 Responsabilità dei titolari delle casse verso la Confederazione 288
1 Il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che la sua cassa provoca intenzionalmente o per negligenza nell’adempimento dei propri compiti.289 2 Se la cassa ha più titolari, tale responsabilità è solidale. 3 L’ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l’importo del risarcimento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.290 4 I pagamenti eseguiti dal titolare sono accreditati al fondo di compensazione. 5 Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il titolare della cassa per il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale fissa l’importo dell’indennità per il rischio di responsabilità e definisce in che misura il titolare della cassa risponde per ogni caso di danno.291 6 La responsabilità si estingue se l’ufficio di compensazione non emette alcuna decisione entro un anno a partire dalla data in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.292 288 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761). 289Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588). 290Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588). 291Introdotto dalla cifra I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 3093; FF 2000 1588). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011(RU 2011 1167; FF 20086761). 292 Introdotto dalla cifra I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715). |
