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Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)
1Nuova abbreviazione giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 84Fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione
1 Il fondo di compensazione è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.
2 I pagamenti per i diversi generi di prestazioni (art. 7) sono messi in conto separatamente.
3 Il patrimonio del fondo di compensazione è gestito dalla Confederazione.
4 Secondo le direttive della commissione di sorveglianza, esso dev’essere collocato per conto dell’assicurazione contro la disoccupazione, in modo da garantire sufficienti liquidità, la sicurezza degli investimenti e un reddito conforme alle condizioni di mercato.318
5 Il conto annuale ed il bilancio sono pubblicati.
318 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).