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Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)

1Nuova abbreviazione giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 84 Fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione

1 Il fon­do di com­pen­sa­zio­ne è un fon­do giu­ri­di­ca­men­te non au­to­no­mo con con­ta­bi­li­tà pro­pria.

2 I pa­ga­men­ti per i di­ver­si ge­ne­ri di pre­sta­zio­ni (art. 7) so­no mes­si in con­to se­pa­ra­ta­men­te.

3 Il pa­tri­mo­nio del fon­do di com­pen­sa­zio­ne è ge­sti­to dal­la Con­fe­de­ra­zio­ne.

4 Se­con­do le di­ret­ti­ve del­la com­mis­sio­ne di sor­ve­glian­za, es­so dev’es­se­re col­lo­ca­to per con­to dell’as­si­cu­ra­zio­ne con­tro la di­soc­cu­pa­zio­ne, in mo­do da ga­ran­ti­re suf­fi­cien­ti li­qui­di­tà, la si­cu­rez­za de­gli in­ve­sti­men­ti e un red­di­to con­for­me al­le con­di­zio­ni di mer­ca­to.318

5 Il con­to an­nua­le ed il bi­lan­cio so­no pub­bli­ca­ti.

318 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I del­la LF del 22 mar. 2002, in vi­go­re dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).