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Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)
1Nuova abbreviazione giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 43Perdita di lavoro computabile
1 La perdita di lavoro è computabile se:
a.
è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche;
la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e
c.
è annunciata regolarmente dal datore di lavoro.175
2 È tenuto conto soltanto di giorni interi o di mezze giornate.
3 Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un termine di attesa di tre giorni al massimo fissato dal Consiglio federale.176
4 È considerato periodo di conteggio un periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.