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Art. 9e Informazione dell’opinione pubblica
1 L’UFE informa l’opinione pubblica in merito agli aspetti importanti riguardanti lo sviluppo della rete e le possibilità di partecipazione alla procedura. Sostiene i Cantoni nei loro compiti d’informazione. 2 I Cantoni informano l’opinione pubblica sugli aspetti regionali importanti dello sviluppo della rete sul territorio del loro Cantone. L’UFE stipula accordi di prestazioni con i Cantoni che erogano prestazioni di notevole entità, d’intesa con i gestori di rete interessati. |