Art. 12 Informazione e fatturazione
1 I gestori di rete rendono facilmente accessibili le informazioni necessarie per l’utilizzazione della rete e pubblicano i tariffari per l’utilizzazione della rete, la somma annua dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete e i tariffari per l’energia elettrica, nonché i requisiti minimi tecnici e aziendali e i conti annuali. 2 I gestori di rete fatturano l’utilizzazione della rete in modo trasparente e comparabile. I tributi e le prestazioni agli enti pubblici e i supplementi sui costi di trasporto della rete ad alta tensione vanno specificati in quanto tali. L’eventuale fornitura di energia elettrica anche a consumatori finali dev’essere esposta separatamente sulla fattura. 3 I gestori di rete non possono fatturare alcun costo per il cambiamento di fornitore entro il termine di disdetta contrattuale. |