Art. 14 Corrispettivo per l’utilizzazione della rete
1 Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. 2 Il corrispettivo deve essere versato dai consumatori finali per ogni punto di prelievo. 3 I tariffari:
3bis Nel determinare il corrispettivo per l’utilizzazione della rete non possono essere presi in considerazione i costi fatturati individualmente dai gestori di rete.23 4 I Cantoni adottano adeguati provvedimenti per armonizzare i divari sproporzionati dei tariffari sul loro territorio. Qualora tali provvedimenti non siano sufficienti, il Consiglio federale prende altri provvedimenti adeguati. Esso può in particolare ordinare l’istituzione di un fondo di compensazione con la partecipazione obbligatoria di tutti i gestori di rete. L’efficienza della gestione della rete deve permanere garantita.In caso di fusioni di gestori di rete vi è un termine di transizione di cinque anni. 5 Le prestazioni concordate nel contesto di concessioni idrauliche vigenti (contratti di concessione), in particolare le forniture di energia rimangono impregiudicate dalle disposizioni sul corrispettivo per l’utilizzazione della rete. 20 Nuovo testo giusta l’all. n. II 9 della LF del 30 set. 2016 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). 21 Abrogata dal n. I della LF del 12 dic. 2014, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1309; FF 2014 33953405). 22 Nuovo testo giusta l’all. n. II 9 della LF del 30 set. 2016 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). 23 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1309; FF 2014 33953405). |