Art. 15a Costi fatturati individualmente per l’energia di compensazione 28
1 La società nazionale di rete fattura individualmente ai gruppi di bilancio i costi per l’energia di compensazione. 2 La società nazionale di rete fissa i prezzi dell’energia di compensazione in modo tale da incentivare su tutto il territorio svizzero un impiego efficiente dell’energia di regolazione e della potenza di regolazione e in modo da evitare abusi. I prezzi dell’energia di compensazione si basano sui costi per l’energia di regolazione29. 3 Se dalla vendita di energia di compensazione risulta un utile, il relativo importo deve essere preso in considerazione nel calcolo dei costi per le prestazioni di servizio relative al sistema. 28 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1309; FF 2014 33953405). 29 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |