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Art. 17a Sistemi di misurazione intelligenti
1 Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l’impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell’energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. 2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull’introduzione di siffatti sistemi di misurazione intelligenti. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l’installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di essi. 3 Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare:
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