Art. 21 Organizzazione
1 Il Consiglio federale nomina la Commissione dell’energia elettrica (ElCom), composta di cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere specialisti indipendenti. Non possono appartenere a organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore dell’industria dell’energia elettrica, né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali persone giuridiche. 2 La ElCom non soggiace a istruzioni del Consiglio federale e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni per quanto riguarda le sue decisioni. È indipendente dalle autorità amministrative. Dispone di una propria segreteria. 3 La ElCom può far capo all’UFE42 nell’esecuzione della presente legge e impartirgli istruzioni. 4 La ElCom emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, il quale deve essere approvato dal Consiglio federale. 5 Le spese della ElCom sono coperte da tasse amministrative. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 42 Nuova espr. giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). |