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Art. 23a
1 Il DATEC può autorizzare progetti pilota volti allo sviluppo di tecnologie, modelli aziendali o prodotti innovativi nel settore dell’energia, nella misura in cui permettano di acquisire esperienze utili in vista di una modifica legislativa. 2 I progetti pilota sono limitati sotto il profilo materiale, temporale e geografico. La loro durata massima è di quattro anni. Tale durata può essere prolungata una volta di due anni al massimo. 3 Il DATEC disciplina mediante ordinanza le condizioni quadro per ciascun progetto pilota, nonché i diritti e gli obblighi dei partecipanti ai progetti. Le modalità del servizio universale, i compiti dei gestori di rete e l’utilizzazione della rete possono divergere dalle disposizioni della presente legge. 4 Se nell’ambito di un progetto pilota i consumatori finali sono esentati dall’obbligo di versare il corrispettivo per l’utilizzazione della rete, il DATEC può prevedere che i costi di rete non coperti siano inclusi nelle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete. 5 Il Consiglio federale disciplina i presupposti, lo svolgimento e la valutazione dei progetti pilota. |