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Art. 25 Obbligo d’informare e assistenza amministrativa
1 Le imprese del settore dell’energia elettrica sono tenute a fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie all’esecuzione della presente legge e a mettere a loro disposizione i documenti necessari. 2 I servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della ElCom e dell’UFE46 e a mettere a loro disposizione i documenti necessari. 46 Nuova espr. giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). Di detta mod. é tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU. |