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Art. 28 Tassa di vigilanza
A copertura dei costi necessari inerenti alla collaborazione della ElCom e dell’UFE nell’ambito della cooperazione con le autorità estere, il Consiglio federale può riscuotere una tassa di vigilanza adeguata presso la società di rete; quest’ultima può computarla nel corrispettivo per l’utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto. |