1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:
- a.
- non trasla i vantaggi di prezzo o lo fa solo in maniera insufficiente (art. 6);
- b.
- non separa sotto il profilo contabile e giuridico i settori della rete o lo fa in maniera errata o utilizza informazioni inerenti alla gestione della rete per altri settori d’attività (art. 10 e 33 cpv. 1);
- c.
- non disgiunge i settori della rete per quanto concerne il calcolo dei costi o lo fa in maniera errata (art. 11);
- d.
- non espone nel conteggio i costi per l’utilizzazione della rete o lo fa in maniera errata o fattura illecitamente costi per il cambiamento di fornitore (art. 12);
- e.
- nega illecitamente l’accesso alla rete (art. 13);
- f.
- nega alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisce loro indicazioni contrarie alla verità (art. 25 cpv. 1);
- g.
- viola una prescrizione d’esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile o viola una decisione notificatagli con comminatoria delle pene previste dal presente articolo.
2 In caso di infrazione colposa, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
3 L’UFE persegue e giudica le infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 197448 sul diritto penale amministrativo.