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Art. 30 Esecuzione
1 I Cantoni eseguono gli articoli 5 capoversi 1–4 e 14 capoverso 4, primo periodo. 2 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive. 3 Il Consiglio federale può delegare all’UFE l’emanazione di prescrizioni tecniche o amministrative. 4 Il Consiglio federale può coinvolgere nell’esecuzione organizzazioni private. |