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Art. 33a Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2014 50
L’imputazione dei costi per l’energia di compensazione effettuata secondo il diritto anteriore mantiene la sua validità. 50 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1309; FF 2014 33953405). |