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Art. 33b Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017 51
1 Le domande volte a ottenere una priorità nella rete di trasporto transfrontaliera per forniture di cui all’articolo 13 capoverso 3 presentate secondo il previgente articolo 17 capoverso 252 e pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017 sono valutate secondo il diritto anteriore. 2 I ricorsi contro le decisioni relative alle domande di cui al capoverso 1 sono parimenti valutati secondo il diritto anteriore. 3 Le priorità nella rete di trasporto transfrontaliera per forniture di cui all’articolo 13 capoverso 3 che sono state concesse o saranno ancora concesse secondo il previgente articolo 17 capoverso 2 sono valide per dodici mesi al massimo dall’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017. 51 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4999; FF 2016 74277449). |