Art. 34 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 3 Gli articoli 7 e 13 capoverso 3 lettera b saranno messi in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge mediante un decreto federale sottostante a referendum facoltativo. Nello stesso decreto verranno abrogati gli articoli 6, 13 capoverso 3 lettera a e 29 capoverso 1 lettera a. Data dell’entrata in vigore:53 1° gennaio 2008 53 DCF del 27 giu 2007, O del 28 nov. 2007 (RU 2007 6827, 2008 45) e del 14 mar. 2008 (RU 2008 775). |