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Art. 3a Concessioni cantonali e comunali 3
I Cantoni e i Comuni possono rilasciare senza pubblica gara concessioni in relazione alla rete di trasporto e di distribuzione, in particolare il diritto di utilizzare il suolo pubblico. Garantiscono una procedura trasparente e non discriminatoria. 3 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3229; FF 2011 26413551). |
