Art. 5 Comprensori e garanzia dell’allacciamento
1 I Cantoni definiscono i comprensori dei gestori di rete che operano sul loro territorio. L’attribuzione di un comprensorio deve essere trasparente e non discriminatoria; può essere vincolata a un mandato di prestazioni assegnato al gestore di rete.7 2 Nel loro comprensorio, i gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali all’interno della zona edificabile, gli immobili e insediamenti abitati tutto l’anno fuori della zona edificabile e tutte le imprese generatrici di energia elettrica. 3 I Cantoni possono obbligare i gestori di rete che operano sul loro territorio ad allacciare alla rete anche consumatori finali fuori del proprio comprensorio. 4 I Cantoni possono emanare disposizioni concernenti gli allacciamenti fuori della zona edificabile, nonché le condizioni e i costi. 5 Il Consiglio federale fissa regole trasparenti e non discriminatorie per l’attribuzione di consumatori finali a un determinato livello di tensione. Può fissare regole analoghe per imprese generatrici di energia elettrica e gestori di rete. In caso di cambiamento di allacciamenti, può obbligare i consumatori finali e i gestori di rete a indennizzare proporzionalmente i costi del capitale degli impianti non più utilizzati o utilizzati solo in parte e a compensare temporaneamente la riduzione dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete. 7 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3229; FF 2011 26413551). |