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Art. 8a Protezione contro le ciberminacce 17
1 I gestori di rete, i produttori e i gestori di impianti di stoccaggio adottano misure per proteggere adeguatamente i loro impianti contro le ciberminacce. 2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni e, se necessario per garantire l’approvvigionamento, estendere l’obbligo di cui al capoverso 1 ad altri fornitori attivi nel settore dell’approvvigionamento elettrico. 17 Introdotto dal n. II 4 della LF del 29 set. 2023 (Introduzione dell’obbligo di segnalare ciberattacchi a infrastrutture critiche), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 57; FF 2023 84). |