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Art. 9 Provvedimenti in caso di minaccia per l’approvvigionamento
1 Qualora, nonostante le misure prese dalle imprese del settore dell’energia elettrica, un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e economicamente accettabile nel territorio nazionale sia notevolmente minacciato a medio o lungo termine, il Consiglio federale, coinvolgendo i Cantoni e le organizzazioni dell’economia, può prendere provvedimenti per garantire:
2 Il Consiglio federale può indire pubbliche gare per l’aumento dell’efficienza dell’utilizzazione di energia elettrica e per l’acquisizione di energia elettrica. Nel bando fissa i criteri relativi alla sicurezza dell’approvvigionamento e all’economicità. 3 Nell’acquisizione di energia elettrica e nel potenziamento delle capacità di generazione hanno priorità le energie rinnovabili. 4 Se le gare di cui al capoverso 2 provocano costi supplementari, essi sono indennizzati dalla società nazionale di rete con un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione. Per l’indennizzo deve essere previsto un termine. 5 Se è realizzato un utile sotto il profilo economico, gli eventuali indennizzi per costi supplementari devono essere rimborsati in tutto od in parte alla società nazionale di rete. Dev’essere garantita un’adeguata rimunerazione del capitale impiegato. La società di rete impiega i rimborsi per:
BGE
144 III 111 (4A_305/2017) from 18. Januar 2018
Regeste: Art. 1 lit. a ZPO; Elektrizitätsversorgung; Qualifikation als zivil- oder öffentlich-rechtliche Streitigkeit. Bestimmung der Rechtsnatur des Netzanschlussverhältnisses im Rahmen des Stromversorgungsgesetzes (E. 5.1-5.3). |