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Art. 12 Informazione e fatturazione 38
1 I gestori di rete rendono facilmente accessibili le informazioni necessarie per l’utilizzazione della rete e pubblicano:
2 Le fatture destinate ai consumatori finali sono trasparenti e comparabili. Indicano separatamente:
3 In caso di cambiamento di fornitore entro il termine di disdetta contrattuale, i gestori di rete non possono fatturare i costi di trasferimento. 38 Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025, il cpv. 1 lett. c e 2 lett. c dal 1° gen. 2026 (RU 2024 679; FF 2021 1666). 40 Introdotta dalla cifra I della L del 20 dic. 2024 (Aiuti transitori urgenti in favore dei produttori di importanza strategica di ferro, acciaio e alluminio), in vigore dal 1° gen. 2025 al al 31 dic. 2028 (RU 2024 787; FF 2024 710). |