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Art. 14bis Aiuti transitori in favore dei produttori di importanza strategica di ferro, acciaio e alluminio 46
1 Le imprese che almeno dal 2023 producono o lavorano almeno 20 000 tonnellate all’anno di ferro, acciaio o alluminio a partire da materiali prevalentemente riciclati possono beneficiare per quattro anni di una riduzione dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete di trasporto e delle reti di distribuzione, fatta eccezione per le quote concernenti la riserva di energia elettrica e il supplemento rete, se:
2 Sono escluse dalla riduzione dei corrispettivi le imprese che hanno concluso l’esercizio precedente con un risultato annuo positivo. 3 La riduzione dei corrispettivi è concessa se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
4 La riduzione dei corrispettivi è concessa soltanto se il Cantone di ubicazione accorda aiuti finanziari a favore delle imprese di cui al capoverso 1. Tali aiuti devono ammontare almeno alla metà dell’importo della riduzione del corrispettivo nel singolo caso. 5 La riduzione dei corrispettivi ammonta al:
6 La riduzione dei corrispettivi è concessa su domanda. La domanda va presentata entro il 31 maggio 2025 al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). 7 L’impresa a cui è concessa una riduzione dei corrispettivi fornisce ogni anno al DATEC la prova che soddisfa le relative condizioni. Se la prova non è fornita, restituisce integralmente l’importo della riduzione del corrispettivo di cui ha beneficiato. 8 Il Consiglio federale può stabilire ulteriori criteri. Disciplina i dettagli, in particolare:
9 I corrispettivi non riscossi per l’utilizzazione della rete sono considerati costi computabili della rete di trasporto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 46 Introdotto dalla cifra I della L del 20 dic. 2024 (Aiuti transitori urgenti in favore dei produttori di importanza strategica di ferro, acciaio e alluminio), in vigore dal 1° gen. 2025 al al 31 dic. 2028 (RU 2024 787; FF 2024 710). |