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Art. 17i Organizzazione e finanziamento del gestore della piattaforma
1 Il gestore della piattaforma deve essere indipendente dalle imprese del settore dell’energia elettrica. Deve essere detenuto da una maggioranza svizzera. 2 Si limita a svolgere i compiti previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni di esecuzione e non opera a scopo di lucro. 3 Riscuote dai gestori delle reti di distribuzione, per ogni punto di misurazione, un compenso a copertura dei costi basato sul principio di causalità. 4 Il Consiglio federale emana ulteriori disposizioni concernenti l’organizzazione, l’indipendenza e il finanziamento del gestore della piattaforma. |