Art. 22 Compiti
1 La ElCom vigila sul rispetto della presente legge, prende ed emana le decisioni necessarie per l’esecuzione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione. 2 La ElCom svolge in particolare i seguenti compiti, sia in caso di controversia sia d’ufficio:
2bis La ElCom verifica il piano pluriennale sottoposto dalla società nazionale di rete, in particolare la necessità dei progetti previsti. Entro nove mesi dalla presentazione del piano comunica per scritto alla società nazionale di rete l’esito della verifica.92 3 La ElCom osserva e sorveglia l’evoluzione dei mercati dell’energia elettrica in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro e economicamente accettabile in tutte le regioni del Paese. A tal fine, verifica segnatamente lo stato e la manutenzione della rete di trasporto e accerta se gli investimenti della società nazionale di rete sono equilibrati a livello regionale. 4 Qualora si prospetti una notevole minaccia a medio o lungo termine per la sicurezza dell’approvvigionamento indigeno, la ElCom propone al Consiglio federale provvedimenti secondo l’articolo 9. 5 La ElCom coordina la sua attività con le autorità estere di regolazione e rappresenta la Svizzera nei relativi organismi internazionali. 6 La ElCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta al Consiglio federale un rapporto d’attività annuale. 90 Fino al 31 dic. 2025, si applica la versione previgente delle lett. b e c (RU 2007 3425):2 La ElCom è competente in particolare per:b. verificare d’ufficio i tariffari e i corrispettivi per l’utilizzazione della rete, nonché le tariffe dell’energia elettrica. Sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Essa può decidere una diminuzione o vietare un aumento;c. decidere dell’impiego delle entrate secondo l’articolo 17 capoverso 5. 91 Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025, le lett. b. a d. il 1° gen. 2026 (RU 2024 679, 789; FF 2021 1666). 92 Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). |