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Art. 27 Trattamento dei dati 100
1 L’UFE e la ElCom trattano dati personali e dati concernenti persone giuridiche, compresi i dati degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni penali (art. 29), nei limiti degli obiettivi della presente legge.101 1bis Su richiesta l’UFE e la ElCom si trasmettono reciprocamente i dati che l’altra autorità sarebbe autorizzata a richiedere per adempiere i propri compiti. Sono fatte salve prescrizioni di tenore contrario.102 2 Essi possono conservare questi dati su supporto elettronico. 100 Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). 101 Nuovo testo giusta l’all. 1 la cifra II n. 59 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 102 Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). |