Art. 8 Compiti dei gestori di rete
1 I gestori di rete coordinano le loro attività. Essi sono tenuti in particolare a:
1bis I produttori, i consumatori finali e i gestori di impianti di stoccaggio sostengono il proprio gestore di rete nell’attuazione di provvedimenti volti a garantire l’esercizio sicuro della rete. Essi si attengono alle sue istruzioni nel caso di provvedimenti ordinati secondo l’articolo 20a. Questi obblighi si applicano per analogia ai gestori di rete con reti collegate.22 2 ...23 3 I gestori di rete informano con scadenza annuale la Commissione dell’energia elettrica (ElCom) in merito all’esercizio e al carico delle reti, nonché in merito ad avvenimenti straordinari. 4 Il Consiglio federale può prevedere facilitazioni per i gestori di piccole reti di distribuzione riguardo agli obblighi di cui al capoverso 3.24 5 Il Consiglio federale può prevedere sanzioni per violazioni degli obblighi, inclusa l’esecuzione forzata dell’obbligazione. 22 Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). 23 Abrogato dal cifra I n. 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, con effetto dal 1° giu. 2021 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). 24 Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). |