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Art. 9a Incremento della produzione di elettricità d’inverno 28
1 Per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento d’inverno, entro il 2040 va realizzato e sostenuto un incremento della produzione di elettricità generata da energie rinnovabili pari almeno a 6 TWh. Di questi, va garantito il prelievo di almeno 2 TWh. 2 Questo incremento si raggiunge in primo luogo mediante le centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l’allegato 2, nonché mediante impianti solari ed eolici di interesse nazionale. 3 Alle centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l’allegato 2, nonché alla centrale idroelettrica di Chlus, si applica quanto segue:
4 Agli impianti solari ed eolici di interesse nazionale secondo l’articolo 12 LEne30, previsti in un territorio adeguato ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 LEne e ai sensi dell’articolo 8b della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio ma al di fuori di oggetti secondo l’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 196631 sulla protezione della natura e del paesaggio, si applica quanto segue:
5 Il Consiglio federale esamina periodicamente l’elenco dei progetti indicati nell’allegato 2, la prima volta due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della presente legge, consultando gli interessati, in particolare i Cantoni, i gestori e le organizzazioni; in caso di necessità o di mancata realizzazione dei progetti, propone all’Assemblea federale di completare l’elenco. 6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può in particolare prevedere che le imprese che rinunciano a realizzare un progetto ai sensi del capoverso 5 devono rendere accessibile la documentazione relativa al progetto ad altri interessati. 28 Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). |