Legge federale
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Art. 21 Contributi dei Cantoni 57
1 I contributi dei Cantoni sono calcolati in base all’importo degli assegni familiari pagati nel Cantone. 2 Il Consiglio federale riduce proporzionalmente i contributi dei Cantoni mediante il versamento di cui all’articolo 20 capoverso 2. 57 Nuovo testo giusta il n. II 27 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 57795817; FF 2005 5349). |