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Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)1
del 20 giugno 1952 (Stato 1° luglio 2021)
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali.
1 I contributi dei Cantoni sono calcolati in base all’importo degli assegni familiari pagati nel Cantone.
2 Il Consiglio federale riduce proporzionalmente i contributi dei Cantoni mediante il versamento di cui all’articolo 20 capoverso 2.
57 Nuovo testo giusta il n. II 27 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 57795817; FF 2005 5349).