1 I lavoratori agricoli, gli agricoltori indipendenti e gli alpigiani indipendenti hanno diritto ad assegni familiari conformemente alla presente legge soltanto se non riscuotono già altri assegni dello stesso genere per lo stesso figlio. Nessuno può ricevere simultaneamente gli assegni familiari come lavoratore agricolo, come agricoltore indipendente e come alpigiano indipendente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli di questo concorso di diritti.33
2 Gli agricoltori indipendenti che esercitano la loro attività a titolo principale e sono temporaneamente attivi come lavoratori agricoli possono scegliere per questo periodo tra i due tipi di assegni familiari.34
3 Gli agricoltori indipendenti che esercitano la loro attività a titolo accessorio e gli alpigiani hanno diritto agli assegni familiari soltanto per il periodo di lavoro nel proprio podere agricolo o sull’alpe.35
4 Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l’articolo 329f del Codice delle obbligazioni (CO)36, il congedo di paternità secondo l’articolo 329g CO, il congedo di assistenza secondo l’articolo 329i CO e il congedo di adozione secondo l’articolo 329j CO.37
31Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276280; FF 1979 II 693).
32 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159).
33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 323324; FF 2006 5815).
34 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159).
35 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159).
36 RS 220
37 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 10142529). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 468; FF 2019 5841, 6005).