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Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)1
del 20 giugno 1952 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali.
1 Hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone rimunerate, che sono occupate in un’azienda agricola come salariati.
2 I membri della famiglia del capo d’azienda occupati nella stessa hanno parimenti diritto agli assegni familiari; sono eccettuati:
a.
gli ascendenti e discendenti del capo d’azienda;
b.
i generi o le nuore del capo d’azienda, che verosimilmente assumeranno l’azienda in proprio.
3 I lavoratori agricoli hanno diritto agli assegni per l’economia domestica soltanto se dimorano in Svizzera con la loro famiglia (art. 13 cpv. 2 LPGA9). Il versamento di assegni per i figli e di assegni di formazione per i figli residenti all’estero è retto dall’articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 200610 sugli assegni familiari (LAFam).11
4 Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulle nozioni di azienda agricola e di lavoratore agricolo.
8 Introdotto dall’all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178II 766, 1994 V 897).
11 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159).