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Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)1
del 20 giugno 1952 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali.
Art. 2Specie di assegni; importi
1 Gli assegni familiari per i lavoratori agricoli comprendono un assegno per l’economia domestica, nonché assegni per i figli e assegni di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAFam12.13
2 L’assegno per l’economia domestica è di 100 franchi il mese.14
3 Gli importi degli assegni per i figli e degli assegni di formazione corrispondono a quelli minimi stabiliti nell’articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam15; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.16
13 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159).
14Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1973, in vigore dal 1° apr. 1974 (RU 1974 689; FF 1973 I 1151).
16 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159).
17Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 350; FF 1983 IV 205). Abrogato dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159).