Legge federale
|
Art. 20 Accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti 52
1 Un accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti è costituito mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dall’articolo 1 capoverso 1 lettera c del decreto federale del 24 marzo 194753 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.54 2 L’accantonamento è remunerato da interessi.55 3...56 52 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135). 53 CS 5 807; RU 1954 460 54 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135). 55 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135). 56 Abrogato dal n. II 27 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 57795817; FF 2005 5349). |