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Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)1
del 20 giugno 1952 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali.
Art. 20Accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti 52
1 Un accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti è costituito mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dall’articolo 1 capoverso 1 lettera c del decreto federale del 24 marzo 194753 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.54
2 L’accantonamento è remunerato da interessi.55
52 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135).
54 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135).
55 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135).
56 Abrogato dal n. II 27 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 57795817; FF 2005 5349).