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Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)1
del 20 giugno 1952 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali.
Art. 22Particolarità concernenti il contenzioso 58
1 In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA59, i ricorsi sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione.
2 In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell’assicurato. L’articolo 85bis capoversi 2 e 3 LAVS60 è applicabile per analogia.61
58 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178II 766, 1994 V 897).
61 Nuovo testo giusta l’all. n. 114 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20062197; FF 20013764).