Legge federale
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Art. 25 Applicabilità della LAFam e della LAVS 73747576
1 Nella misura in cui la presente legge e la LPGA77 non prevedono un’esaustiva regolamentazione d’esecuzione, si applicano per analogia le disposizioni della LAFam e della LAVS.78 2 L’articolo 49a della legge sull’AVS si applica per analogia al trattamento di dati personali; l’articolo 50a della legge sull’AVS è applicabile alla comunicazione di dati, incluse le deroghe alla LPGA. 3 La responsabilità per danni degli organi dell’AVS di cui all’articolo 49 della legge sull’AVS è retta dall’articolo 78 LPGA e dagli articoli 52, 70 e 71a della legge sull’AVS. 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 34533470; FF 2002 715). 76 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). 78 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). |